06/09/2025

Criteri giurisprudenziali di discernimento delle categorie di interventi edilizi di cui all’art. 3 TUE

Chi si occupa di edilizia sa quanto possa essere complicato, nella specificità del caso, tracciare la linea di confine tra le categorie di interventi edilizi previste dal DPR 380/01 (art. 3: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di nuova costruzione), soprattutto, ovviamente, tra le categorie tra loro confinanti (come può capitare tra le due tipologie di manutenzione).
L’esatta definizione dell’intervento ha rilievo giuridico, oltre che pratico, nella prospettiva, ad esempio, dell’individuazione del titolo abilitativo più corretto o opportuno, nonché della verifica di debenza e della quantificazione degli oneri.
Incertezza per l’operatore può anche derivare dalla molteplicità delle fonti e dalla divisione delle competenze (si rammenta che le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio ai sensi dell’art. 117 Cost.),
La giurisprudenza amministrativa, con recente sentenza del Consiglio di Stato, 25 marzo 2025, n. 2487 (consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it), avverte che l’unica fonte normativa di riferimento al fine della definizione della tipologia di intervento edilizio è il Testo Unico Edilizia.
Quanto alle differenze tra categorie, il criterio di discernimento è funzionale: occorre, cioè, avere a riferimento la finalità della norma. Ad esempio, la differenza tra risanamento e ristrutturazione è che il primo è destinato alla conservazione dell’organismo edilizio preesistente, mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione.
Commento a cura dell’avv. Elena Tanzarella