07/02/2025

La concorrenza nel terzo settore: sull’affidamento del servizio di trasporto urgente di infermi

Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117 del 2017) prevede la possibilità di affidamento in convenzione con associazioni di volontariato, aventi determinati requisiti, di attività o servizi sociale di interesse generale (art. 56), previa verifica che “per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché’ nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione” (TAR Napoli, Sez. V, n. 7355/21, riferendosi in tale passaggio della motivazione in diritto a CGUE 11 dicembre 2014, in C-113/13, “Spezzino”).

Tale condizione previa ha richiesto in più occasioni il ricorso all’interpretazione giurisprudenziale per la comprensione della portata e dei limiti della scelta discrezionale cui l’amministrazione è tenuta, in merito all’opzione per l’affidamento diretto in luogo della procedura di selezione, in accordo alle previsioni della normativa di riferimento (d.lgs. 36/23).

Il principio generale è quello della deroga alle forme previste di pubblicità ove sia accertato e dimostrato che la sottoscrizione di convenzione determini condizioni più favorevoli, nel perseguimento dell’interesse pubblico, rispetto al mercato (con dei limiti, dunque, tanto interni quanto esterni alla discrezionalità della pubblica amministrazione).

Costituisce eccezione il servizio di trasporto emergenziale di persone. Rispetto a tale attività, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato con la decisione 21 marzo 2019, C-465/17 (F.R.G. e a./Stadt Solingen) che essa non è soggetta alle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, rientrando l’attività di trasporto in ambulanza nella nozione di “prevenzione contro i pericoli” i sensi dell’art. 10, lett. h), della direttiva 2014/24.

La traduzione di tale principio nell’ordinamento si ha ad opera dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore, il quale per l’appunto prevede, introducendo una disciplina di carattere speciale, che con esclusivo riferimento a tale tipologia di servizi essi possano essere affidati, in via prioritaria (senza dunque motivata valutazione previa) tramite convenzione ai soggetti aventi i requisiti indicati dalla normativa.

Commento a cura dell’avv. Elena Tanzarella